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Made Appalti

13 Novembre 2018

IL PRIMO ARTICOLO DI MADE APPALTI 7 ottobre 2013 - GIURISPRUDENZA: MEZZI DI GARANZIA E CLAUSOLE BANDO - TAR SICILIA CT (2008)

La stazione appaltante non ha la facoltà di richiedere, in deroga, la prestazione di garanzia esclusivamente bancaria, togliendo la facoltà di scelta della forma di garanzia fideiussoria da prestare all’Amministrazione. Le norme portate dal T.U. degli appalti contiene principi e prescrizioni che non possono essere derogati a scelta delle stazioni appaltanti, quando ciò determina alterazioni illegittime dei principi di più ampia partecipazione alle gare e di parità di condizioni tra i vari concorrenti che costituiscono capisaldi a tutela dell’interesse pubblico prevalente al corretto svolgimento delle gare stesse al fine di individuare l’offerta più vantaggiosa. Alla luce di tali considerazioni può concludersi che la stazione appaltante non può limitare arbitrariamente le possibilità di partecipare alle gare ad evidenza pubblica inibendo al partecipante la scelta dei mezzi di garanzia, previsti dalla normativa statale come ammissibili sulla base di considerazioni di equivalenza dei diversi modi di apprestare garanzia elencato all’art. 75 del DLgs 163-06, senza violare i principi posti nell’interesse generale sopra richiamati.

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