Il Codice dei contratti disciplina così gli affidamenti di lavori sottosoglia:
– per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a);
– per importi da 40.000 euro e fino a 150.000 euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici (art. 36, comma 2, lett. b);
– per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. c).
La nuova norma, per il solo 2019, comporta dunque queste novità:
1) Tra 40 e 150mila euro si passa da una procedura negoziata “regolata”, con invito di almeno 10 imprese, selezionate tramite indagine di mercato o previ elenchi di operatori, con obbligo di rotazione e obbligo di pubblicità finale sull’affidamento, alla possibilità di affidamento diretto senza formalità, invitando tre imprese ma senza dire come sceglierle. Si può discutere se comunque incombano obblighi di trasparenza e rotazione, ma la norma non li cita.
2) Tra 150 e 250mila la norma rinvia invece alle attuali regole dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del Codice, riducendo solo da 15 a 10 il numero delle imprese da invitare.