BOZZA DECRETO-LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI E MISURE PER L’ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI”
TITOLO I
(…)
Art. 1
(Modifiche al codice dei contratti pubblici)
- Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) (dPCM UNIFICAZIONE ATTI ATTUAZIONE CODICE) All’articolo 1, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: “7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l’ANAC e la Conferenza Unificata, previo parere del Consiglio di Sato, è adottato, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento unico recante le disposizioni attuative ed esecutive del presente codice, in particolare nelle seguenti materie:
- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
- f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
- g) collaudo e verifica di conformità;
- h) requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed
ingegneria;
- i) lavori riguardanti i beni culturali.
7-ter. Il decorso del termine di cui al comma 7-bis è sospeso dalla data di richiesta del parere alla Conferenza unificata fino alla data di espressione del medesimo parere da parte della suddetta Conferenza.”.
- b) (ONERI INFORMATIVI SOGGETTI AGGREGATORI) all’articolo 21, comma 6, il
terzo periodo è soppresso;
- c) (PROGETTAZIONE) all’articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) Al comma 3, primo periodo, le parole “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “Con il decreto di cui all’articolo 1, comma 7-bis”
2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico- estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.”;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all’articolo 21, comma 3 nonché per l’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg quater) nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all’articolo 23, comma 3. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnico ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa.”;
4) al comma 6, le parole “di studi preliminari sull’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica”; le parole “le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti “la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale”;
5) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: “11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.”. “11-ter. Le spese strumentali riguardanti le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all’articolo 12 della legge 15 luglio 2011, n. 111 sono a carico della Agenzia del demanio.”;
- d) all’articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2 le parole “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l’ANAC” sono sostituite dalle seguenti “Con il decreto di cui all’articolo 1, comma 7- bis” e il secondo periodo è sostituito dal seguente “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 1, comma 7-bis, si applica l’articolo 216, comma 27 octies.”;
2) (CONCESSIONARIE) al comma 7, primo periodo, le parole “delle concessioni di
lavori pubblici” sono soppresse; al secondo periodo le parole “concessioni di lavori pubblici” sono soppresse e, in fine, sono aggiunte le seguenti: “Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione”;
- e) (SEMPLIFICAZIONE – dPCM UNIFICAZIONE ATTI ATTUAZIONE CODICE) all’articolo 31, comma 5, primo periodo, le parole “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice”, sono sostituite dalle seguenti “Con il decreto di cui all’articolo 1, comma 7-bis”; al secondo periodo le parole “Con le medesime linee guida” sono sostituite dalle seguenti “Con il medesimo decreto di cui all’articolo 1, comma 7-bis” e il terzo periodo è sostituito dal seguente “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 1, comma 7-bis, si applica l’articolo 216, comma 27 octie”;
- f) (PROCEDURA DI INFRAZIONE) all’articolo 35 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 9, lettera a) la parola “contemporaneamente” è soppressa;
2) al comma 10, lettera a) la parola “contemporaneamente” è soppressa;
3) al comma 18, primo periodo dopo le parole “dei lavori”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “della prestazione”;
- g) (SOTTO SOGLIA, A REGIME 912 LEGGE BILANCIO) all’articolo 36 sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, lettera b) le parole “di almeno dieci” sono sostituite dalle seguenti “di almeno tre”;
2) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente : “b-bis. Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;”
3) al comma 2, alla lettera c), le parole “pari o superiore a 150.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “pari o superiore a 350.000 euro”;
4) al comma 2, alla lettera d), le parole “fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a)” sono soppresse;
5) (ESAME PRIMA DELLE OFFERTE ECONOMICHE) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell’esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo
- Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai
fini della stipula del contratto.”;
6) (SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE PROCEDURE) dopo il comma 6- bis è aggiunto il seguente: “6-ter. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione. Nell’ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.”;
7) al comma 7, primo periodo, le parole “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle” sono sostituite dalle seguenti: “Con il decreto di cui all’articolo 1, comma 7-bis sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle”, al secondo periodo le parole “Nelle predette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Nel predetto decreto” e il terzo periodo è sostituito dal seguente “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo
1, comma 7-bis, si applica l’articolo 216, comma 27 octies.”;
8) (ESTENSIONE MINOR PREZZO) in fine, è aggiunto il seguente comma: “9-bis.
Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”;
- h) (CONSORZI STABILI) all’articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma
2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il decreto di cui all’articolo 1, comma 7-bis sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.”;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai
singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.”;
- i) all’articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) (REQUISITI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE) al comma 1-bis è inserito in fine il seguente periodo: “I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del decreto di cui all’articolo 1, comma 7-bis; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.”;
2) (PAGAMENTO PROGETTISTA) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:“1– quater. Nei casi in cui in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.”;
- l) (COMMISSIONI DI GARA) all’articolo 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3- bis. In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.”;
- m) (MOTIVI DI ESCLUSIONE COORD CON ABOLIZIONE TERNA) all’articolo 80
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole “anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo
105, comma 6,” sono soppresse;
2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo “Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34- bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
3) al comma 4, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.”;
4) al comma 5, le parole “anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo
105, comma 6” sono soppresse;
5) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale; nei casi di cui al comma 5 il periodo di esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell’accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in giudizio o di condanna, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso.”;
- n) all’articolo 83, comma 2, le parole “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari” sono sostituite dalle seguenti: “con il decreto di cui all’articolo 1, comma 7-bis”; all’ultimo periodo, le parole: “di dette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “di detto decreto”;
- o) all’articolo 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) (NORMA SU ATTIVITÀ DI ATTESTAZIONE) al comma 1, sono aggiunti i seguenti periodi: “L’attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”;
2) (COORDINAMENTO – dPCM UNIFICAZIONE ATTI ATTUAZIONE CODICE)
al comma 2, le parole “L’ANAC, con il decreto di cui all’articolo 83, comma 2,
individua” sono sostituite dalle seguenti: “Con il decreto di cui all’articolo 1, comma 7-
bis sono altresì individuati”;
3) al comma 6, quarto periodo, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel decreto di cui all’articolo 1, comma 7-bis”;
4) al comma 8, primo periodo, le parole: “Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano”, sono sostituite dalle seguenti: “Il decreto di cui all’articolo 1, comma 7- bis disciplina”; al secondo periodo, le parole “Le linee guida disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Sono disciplinati”;
5) al comma 10, primo periodo, le parole: “delle linee guida” sono sostituite dalle
seguenti: “del decreto di cui all’articolo 1, comma 7-bis”;
6) al comma 11, le parole “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel decreto di cui all’articolo 1, comma 7-bis”;
- p) (COORDINAMENTO – dPCM UNIFICAZIONE ATTI ATTUAZIONE CODICE) all’articolo 86, comma 5-bis, le parole “dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma ” sono sostituite dalle seguenti: “con il decreto di cui all’articolo 1, comma 7-bis”;
- q) (COORDINAMENTO – dPCM UNIFICAZIONE ATTI ATTUAZIONE CODICE) all’articolo 89, comma 11, terzo periodo, le parole “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il decreto di cui all’articolo 1, comma 7-bis ” e il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 1, comma 7- bis, si applica l’articolo 216, comma 27 octie”;;
- r) (COORD. CON NORMA AR 36, C. 9-BIS) all’articolo 95 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis. I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.”;
2) al comma 4, le lettere a) e c) sono soppresse;
3) (SOPPRESSIONE TETTO MASSIMO PER IL PUNTEGGIO ECONOMICO) al comma 10-bis, l’ultimo periodo è soppresso;
(OFFERTE ANOMALE) all’articolo 97 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
“ 2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere
predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il
RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a );
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte
ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a );
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettere a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20% della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).”;
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia.”
2) al comma 3, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: “Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l’ultimo periodo del comma 6.”;
3) al comma 3-bis, le parole “Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato” sono sostituite dalle
seguenti: “Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter sono effettuati”;
4) al comma 8, dopo le parole “alle soglie di cui all’articolo 35”, sono inserite le seguenti: “e che non presentano carattere transfrontaliero,” dopo le parole “individuata ai sensi del comma 2” sono inserite le seguenti: “e commi 2-bis e 2-ter.”;
- s) (COORDINAMENTO – dPCM UNIFICAZIONE ATTI ATTUAZIONE CODICE) all’articolo 102, comma 8 le parole “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il decreto di cui all’articolo 1, comma 7-bis”;
- t) (ABOLIZIONE TERNA) all’articolo 105 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, la lettera a) è soppressa;
2) al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80”;
3) al comma 4, la lettera d) è soppressa;
4) il comma 6 è abrogato;
5) (PROPOSTA DAGL) al comma 13 la lettera a) è soppressa e alla lettera c) le
parole “e se la natura del contratto lo consente” sono soppresse;
- v) All’articolo 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, le parole “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: Con il decreto di cui all’articolo
1, comma 7-bis sono individuate”;
2) al comma 2 le parole “Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono altresì individuati” e il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 1, comma 7- bis, si applica l’articolo 216, comma 27-octies.”;;
- z) (INCENTIVO PREGETTAZIONE) all’articolo 113, comma 2 le parole “per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,”;
- aa) (COORD. APERTURA OFFERTE ECONOMICHE NEI SETTORI SPECIALI)
all’articolo 133, comma 8, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, indicando nei
documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell’esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto”;
- bb) All’articolo 146, comma 4 le parole “Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il decreto di cui all’articolo 1, comma 7-bis” e il terzo periodo è sostituito dal seguente “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 1, comma 7-bis, si applica l’articolo 216, comma 27 octie”;
- cc) (ABOLIZIONE TERNA NELLE CONCESSIONI) all’articolo 174 sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.”;
- dd) (PROROGA ADEGUAMENTO CONCESSIONI – 80/20) all’articolo 177, comma 2, le parole: “ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2019”;
- ee) (SOPPRESSIONE ALBO DIRETTORE LAVORI E COLLAUDATORI CONTRAENTE GENERALE) all’articolo 196, i commi 3 e 4 sono soppressi;
- ff) (QUALIFICAZIONE CONTRAENTE GENERALE PRESSO MIT) all’articolo 197
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La qualificazione del contraente
generale è disciplinata con il decreto di cui all’articolo 1, comma 7-bis”;
2) il comma 3 è abrogato;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all’articolo
194, oltre all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, è istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il decreto di cui all’articolo 1, comma 7-bis, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all’adeguata capacità economica e finanziaria, all’adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all’adeguato organico tecnico e dirigenziale.”;
- gg) (QUALIFICAZIONE CONTRAENTE GENERALE PRESSO MIT) all’articolo 199
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole “alla SOA” sono sostituite dalle seguenti “all’amministrazione”;
2) al comma 4, le parole “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto di cui all’articolo 1, comma 7-bis.”; il secondo periodo è soppresso;
- hh) (NORME DI COORDINAMENTO) all’articolo 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
2) al comma 14, le parole: “delle linee guida indicate all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: ““del decreto di cui all’articolo 1, comma 7-bis”;
3) al comma 16 la parola “ministeriale” è soppressa;
4) al comma 27-bis, le parole: “delle linee guida di cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto di cui all’articolo 1, comma 7-bis”.
5) (CONCESSIONI AUTOSTRADALI SCADUTE) il comma 27- sexies è sostituito dal seguente: “27-sexies. Per le concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui i bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente può avviare le procedure di gara per l’affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente.”
6) (NORMA TRANSITORIA ART. 1 COMMA 7-BIS) dopo il comma 27-septies è aggiunto il seguente: “27-octies. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 1, comma 7-bis si applicano gli atti già adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2; 31, comma 5; 36, comma 7; 89, comma 11; 111, commi 1 e 2; 146, comma 4; 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2. A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7-bis sono abrogati e comunque cessano di avere efficacia gli atti già adottati in attuazione delle disposizioni indicate al primo periodo, nonché gli atti emanati, ai sensi dell’articolo 213, comma 2, in contrasto con le disposizioni del predetto regolamento.”.
- (ABROGAZIONE NORMA LEGGE DI BILANCIO) All’articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 il comma 912 è abrogato.
- (EFFICACIA MODIFICHE) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
- (RITO SUPER ACCELERATO) All’articolo 120 del decreto-legislativo 2 luglio 2010, n.
104 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) i commi 2-bis, 6-bis, 8-bis e 11-bis sono abrogati;
- b) al comma 5, le parole “salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l’impugnazione” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’impugnazione”;
- c) al comma 7, le parole “Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi” sono sostituite dalle seguenti: “I nuovi”;
- d) al comma 9, le parole “; le parti possono chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall’udienza. Nei casi previsti al comma 6-bis,il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall’udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall’udienza” sono sostituite dalle seguenti: “, ferma restando la possibilità di chiedere in udienza la pubblicazione anticipata del dispositivo entro due giorni”;
- e) al comma 11, le parole “Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9,
secondo periodo e 10” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e
10”.
- L’articolo 204 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è abrogato.
- Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
Art 2
(Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa)
- Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, l’articolo
110 è sostituito dal seguente:
“Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)
- Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
- L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
- Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita con l’autorizzazione del giudice delegato.
- Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
- L’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
- L’ANAC può subordinare la partecipazione, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l’impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che si impegni nei confronti dell’impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto o alla concessione quando l’impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l’ANAC individua con apposite linee guida.
- Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure
straordinarie di gestione di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione.”.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in cui il bando o l’avviso con cui si indice la gara è pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure
in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 si
applicano le disposizioni dell’articolo 372 del predetto decreto.”.
- Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al settimo comma dell’articolo 104, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “E’ fatto salvo il disposto dell’articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 50”;
- b) all’articolo 186-bis:
1) al terzo comma, dopo le parole “iscrizioni e trascrizioni.” è aggiunto il seguente periodo: “Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell’ipotesi in cui l’impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell’azienda in esercizio”;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente: “Successivamente al deposito della domanda di cui all’articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato”.
Art. 3
(Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)
- Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 65:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico”;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Alla denuncia devono essere allegati:
- a) il progetto dell’opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
- b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruz”;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all’atto stesso della presentazione, l’attestazione dell’avvenuto deposito.”;
4) l’alinea del comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:”;
5) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. All’atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l’attestazione dell’avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.”;
6) è aggiunto in fine il seguente comma: “8-bis. Per gli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8”;
- b) all’articolo 67 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “8- Per gli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori”;
- c) all’articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dagli seguenti:
“3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.
- I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
- Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65.”;
- d) dopo l’articolo 94, è inserito il seguente: “Ar 94-bis.
(Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).
- Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:
- a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
- b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
- c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
- Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93. Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell’emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.
- Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all’articolo 94.
- Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all’articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di al comma 1, lettera b) o lettera c).
- Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.
- Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del presente testo unico.”.
Art. 4
(Commissari straordinari e interventi sostitutivi)
NORMA GENERALE COMMISSARIAMENTI
- All’articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1.-bis. Per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dispone la nomina di uno o più commissari straordinari, cui spetta l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. I commissari straordinari assumono le determinazioni di competenza ai sensi dei commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, ed operano in raccordo con la Struttura di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche per le attività di progettazione, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche.”;
- b) al comma 3, le parole “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti “di cui ai commi 1 e
1-bis”;
- c) al comma 7-bis, ovunque ricorrono, le parole “di cui al comma 1” sono sostituite dalle
seguenti “di cui ai commi 1 e 1-bis”.
COMMISSARIO STRADE REGIONE SICILIANA
- Al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor più acuitasi in conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della stessa rete viaria al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato apposito il Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. Con lo stesso decreto sono definiti le modalità, le tempistiche, la struttura e i poteri straordinari da conferire al commissario per l’esecuzione delle attività di cui al presente comma.
PROGRAMMA DI INTERVENTI PER PICCOLI COMUNI
- Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono da intendersi conclusi i programmi infrastrutturali “6000 Campanili” e “Nuovi Progetti di Intervento”, di cui al decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013 e al decreto legge 12 settembre 2014 n.
133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.169. Sono assegnate ad un nuovo Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti le economie risultanti dai predetti programmi, nonché le risorse già stanziate dall’articolo 4 della Legge n. 168/1962, dall’articolo 38 della Legge n. 843/1978, dall’articolo 20 della Legge n.
526/1982, dall’articolo 7 della Legge n.130/1983, risultanti quali fondi perenti. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in deroga all’articolo 34-ter della Legge n. 196/09, ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio, a valere sull’esercizio finanziario 2019, istituendo apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero per le infrastrutture ed i trasporti. È autorizzato il versamento in conto entrate per i residui in bilancio, ai fini della riassegnazione al capitolo di spesa relativo al nuovo programma.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato apposito bando recante le modalità e i termini di accesso al finanziamento del Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti, per lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali.
ELENCO OPERE
4.………………
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- ………………
- ………………
- ………………
- ………………
- ………………
- ………………
Articolo 5
(Agenzia nazionale per la sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche – Andig)
- Al fine di razionalizzare le funzioni di vigilanza sulla sicurezza e sulla gestione delle grandi dighe e delle opere di derivazione ai fini della tutela della pubblica incolumità e della salvaguardia delle risorse idriche, garantendo la necessaria operatività ed efficienza delle strutture preposte, è istituita, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche (di seguito Andig o Agenzia), con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’Andig è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti di quanto previsto dall’articolo 8 del citato decreto legislativo e dallo statuto di cui al successivo comma 7, ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Sono trasferiti all’Agenzia i compiti e le attribuzioni già di titolarità della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche e degli Uffici tecnici per le dighe del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del quadro normativo di settore vigente e, in particolare, ai sensi dell’articolo 2, comma 171, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
24 marzo 2003, n.136, dell’articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85.
- Le Regioni e le Province autonome possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell’Agenzia per l’approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza delle dighe e delle opere di derivazione di loro competenza, nonché richiedere consulenza ed assistenza tecnica relativamente ad altre infrastrutture idriche di loro competenza, anche in materia di concessioni di derivazione di acqua pubblica.
- Ai fini delle pianificazioni concernenti l’utilizzo della risorsa idrica, della realizzazione delle infrastrutture idriche e della vigilanza sull’utilizzo di risorse finanziarie pubbliche per interventi relativi a dighe ed infrastrutture idriche, nonché in materia di monitoraggio e misure idrologiche, l’Andig collabora, sulla base di rapporti convenzionali o di accordi tra amministrazioni, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con le Autorità di bacino distrettuale, con l’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente, con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con le Regioni e le Province autonome. L’Andig è altresì Centro di competenza di
protezione civile, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
14 settembre 2012 “Definizione dei principi per l’individuazione e il funzionamento dei Centri
Competenza”.
- Sono organi dell’Agenzia:
- a) il direttore dell’Agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell’esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell’agenzia;
- b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell’Agenzia, che lo presiede;
- c) il collegio dei revisori dei conti.
- Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I componenti del comitato direttivo sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l’agenzia. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e, in quanto applicabile, all’articolo 2403 del codice civile. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze, secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell’Agenzia.
- Lo statuto dell’Agenzia è deliberato dal comitato direttivo ed è approvato con le modalità di cui al comma 9. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell’Agenzia e reca principi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.
- Il regolamento di amministrazione dell’Agenzia è deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo ed è sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, ai sensi del comma 9. In particolare esso:
- a) disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia;
- b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall’Agenzia nel limite di cui al comma 15;
- c) determina le procedure per l’accesso alla dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
- Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell’Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze. L’approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Per l’approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell’Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.
- Nelle more della piena operatività dell’Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, continuano ad essere svolte dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- In sede di prima applicazione del presente decreto e nelle more dell’emanazione dello statuto di cui al comma 7, l’Andig è strutturata, nelle sue articolazioni centrali e territoriali, sulla base dell’organizzazione della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e degli uffici tecnici per le dighe da essa funzionalmente dipendenti.,
- Agli oneri del presente articolo, pari a complessivi euro 7.693.000 per l’anno 2019 e a
15.386.000 a decorrere dall’anno 2020, si provvede come segue:
- a) con le risorse derivanti dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell’articolo 6 della legge 1 agosto 2002, 166 che affluiscono ad apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) con le risorse stanziate sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento e per il personale della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche che affluiscono nella medesima unità previsionale di base di cui alla lettera a);
- c) con le entrate derivanti da prestazioni o convenzioni affluenti direttamente al bilancio dell’Andig.
- Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti con cadenza triennale i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri a carico degli utenti dei servizi dell’Andig. Nelle more
dell’emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i criteri di cui ai
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2009.
- Il personale già in servizio presso la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche e gli Uffici tecnici per le dighe alla data del 1° gennaio 2019 è trasferito all’Andig. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, ivi compresa l’anzianità già maturata. Al personale e alla dirigenza dell’Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell’ENAC. Fino alla stipula del primo contratto integrativo collettivo dell’Andig, al personale trasferito si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
- Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 15 del decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, Andig è autorizzata a provvedere, mediante concorsi pubblici all’assunzione di personale tecnico a tempo indeterminato, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 12, alla copertura dei posti vacanti nel proprio organico, coincidente con quello di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n.136, e di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72.
- L’Andig si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del regio
decreto 30 ottobre 1933, n.1611.
- Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
- Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell’attuazione del presente articolo.