Ai fini dell’adozione dell’interdittiva antimafia non rileva che all’epoca degli accertati “incontri” tra il destinatario della misura preventiva e soggetto vicino alla criminalità organizzata quest’ultimo ancora non avessero subito condanne, e ciò in quanto la data della pronuncia di condanna non cristallizza il momento in cui la persona si è avvicinata al sodalizio di stampo mafioso.
Ai fini dell’adozione dell’interdittiva antimafia non rileva che la società colpita dalla misura preventiva non abbia mai vinto una gara pubblica atteso che proprio la regolarità dell’operatività ordinaria potrebbe costituire un ulteriore schermo volto ad evitare le attenzioni delle forze di contrasto al fenomeno criminale, garantendosi al contempo una fonte di reddito ‘pulito’ in quanto pienamente giustificato”.