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Made Appalti

13 Maggio 2022

Compensazione dei prezzi, il Decreto del MIMS

La compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione per le lavorazioni effettuate nel secondo semestre del 2021.

Il 12 maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (‘MIMS’) del 4 aprile 2022, avente ad oggetto la “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”. Tale provvedimento è corredato dall’“Allegato 1”, che indica: “a) i prezzi medi, per l’anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi; b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento […] verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2020”.

Come noto, la compensazione straordinaria dei prezzi prevista dall’art. 1 septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è stata estesa alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la sua responsabilità nel libretto delle misure, dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.

Come per la precedente ipotesi, la compensazione in esame opera relativamente: (i) ai contratti in corso di esecuzione al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73 / 2021; (ii) alle variazioni eccedenti l’8 per cento, se riferite esclusivamente all’anno 2021, ovvero eccedenti il 10 per cento complessivo, se riferite a più anni.

L’art. 1 septies del D.L. n. 73 / 2021 dispone altresì che: (i) la compensazione sia determinata “al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021” ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; (ii) per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni percentuali annuali rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

A pena di decadenza, l’Appaltatore deve inoltrare al Committente l’istanza di compensazione entro e non oltre il 27 maggio 2022.
È facoltà dell’Impresa: (i) invitare la Stazione appaltante a compiere tutto quanto necessario alla liquidazione delle somme dovute a titolo di compensazione, compreso l’avvio della procedura per la copertura dell’importo richiesto a valere sul “Fondo per l’adeguamento dei prezzi”; (ii) allegare alla propria istanza eventuale documentazione utile a dimostrare i maggiori oneri sostenuti, quali fatture, ordini di acquisto, listini prezzo, dichiarazioni di fornitori o di subcontraenti.

Per il pagamento degli importi riconosciuti, il Committente potrà utilizzare: (i) il 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; (ii) le eventuali ulteriori somme a disposizione

per lo stesso intervento e stanziate annualmente; (iii) ribassi d’asta, se non prevista una diversa destinazione; (iv) le somme disponibili per altri interventi ultimati di competenza dello stesso Committente e per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in esame.

Nel caso di incapienza di tali fondi, la Stazione appaltante dovrà inviare apposita richiesta di accesso al “Fondo per l’adeguamento dei prezzi”, entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto di rilevazione delle variazioni percentuali, utilizzando la piattaforma raggiungibile al link https://compensazioneprezzi.mit.gov.it.

Inoltre, l’art. 1 septies, comma 8, del D.L. n. 73 / 2021, come modificato dall’art. 29, comma 13, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede che “Ai fini dell’accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga”.

Si suggerisce dunque agli operatori economici di attivarsi nei tempi e nelle forme sopra indicate per ottenere la compensazione dei prezzi prevista dalle norme citate.
Avv. Mariano Maggi
Avv. Manuela Conti

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